Statuto
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "LE FARFALLE LILLA - ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione si impegna ad indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monvalle, piazza Marconi n. 8 e può istituire altre sedi e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
Art. 2 - Finalità
L’associazione ha come scopo di sensibilizzare ed aiutare i ragazzi e le rispettive famiglie che si trovano ad affrontare ogni giorno le difficoltà legate ai disturbi del comportamento alimentare.
In particolare lo scopo sociale verrà realizzato attraverso la promozione di esperienze e di attività ricreative e culturali comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, nel pieno rispetto della libertà e dignità, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art 3 - Attività di interesse generale
1. L'Associazione per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività propone di:
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Impegnarsi nella diffusione e conoscenza di tutte le problematiche legate ai Disturbi/Malattie dei Comportamenti Alimentari.
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Fornire aiuto e supporto alle persone/famiglie che si trovano ad affrontare questi problemi.
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Collaborare con Enti specializzati.
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Organizzare raccolte fondi e eventi benefici al fine di promuovere e sostenere i progetti dell’Associazione.
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Promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, ecc., anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
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Promuovere attività sociali, ricreative, momenti di convivenza e festa ed organizzare attività sportive in genere;
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Organizzare e gestire, anche attraverso terzi e per il raggiungimento delle predette finalità, centri di distribuzione di prodotti e servizi necessari per la realizzazione degli scopi istituzionali.
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L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
(come previsto dalla lettera d) dell’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii.)
In linea generale l'attività dell'Associazione si ispira ai principi di universalità della dignità umana, della promozione dei diritti dell'uomo, della solidarietà, dell'aiuto a chi versa in difficoltà rispettando i criteri dell'uguaglianza, equità e continuità
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi e realizzate in modo prevalente dall'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare impiego oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 – Attività diverse
1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Nella domanda di iscrizione ogni socio è tenuto a comunicare un indirizzo elettronico (posta elettronica o altro recapito che l'Organo di Amministrazione riterrà di voler adottare) per le comunicazioni che verranno inviate per la partecipazione alla vita associativa.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto.
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa e con eventuali ulteriori contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione. 2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.
Art. 8 - Perdita della qualifica di associato
1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite e autorizzate preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere coperti da polizza assicurativa, stipulata a carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) l'Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati,
conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della loro ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione.
6. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato anche attraverso i sistemi di comunicazione, forme e modalità di comunicazione indicata in sede di iscrizione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 14.
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli
tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno
successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) approvare il “bilancio sociale" nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017 e comunque se ritenuta opportuna la sua predisposizione da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi e possa comunque attestare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. La convocazione dell'Assemblea può essere disposta con carattere d'urgenza almeno 5 giorni prima della data in cui la riunione deve essere svolta.
Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole a maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta nonchè in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le
decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
11. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto, se richiesto dall'Organo di Amministrazione. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
12. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli associati.
13. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli associati così assunte devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni e deliberazione degli associati a cura dell'Organo amministrativo.
La relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.
Art. 15 – Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato componente dell'Organo di Amministrazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
f) se previsto, obbligatorio nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017, redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale;
g) comunicare all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota associativa annuale;
h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
k) deliberare in merito all'esclusione di associati;
l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
m) eleggere il Presidente e il Vice presidente o più Vice presidenti;
n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non associati;
o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
q) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione stesso anche in forma di Comitato Esecutivo;
t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione
1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o che si sono dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute (risultanti dall'elenco formato a seguito delle votazioni) e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporterà la decadenza dell'Organo di Amministrazione che dovrà essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di avviso con telegramma/PEC/posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato dal componente in sede di nomina inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
8. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
9. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
10. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
11. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo divulgato per l'adozione della decisione.
12. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dall'Associazione.
Art. 18 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 - Il Segretario
Il segretario, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
Art. 20 - Organo di controllo e Revisione Legale
1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
Art. 21 – Organismo di mediazione
Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Art. 22 - Libri sociali
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata
all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.
Art. 23 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate dai seguenti
componenti:
a) quote associative;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 24 - Scritture contabili
1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017 e da ogni altra disposizione che normativamente pro tempore verrà stabilita per la corretta e trasparente rendicontazione dell'attività svolta.
Art. 25 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Qualora sussistano ragioni o specifiche esigenze associative, anche particolari e/o di opportunità, in base alla deliberazione che potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro la fine del sesto mese successivo al termine dell'esercizio sociale.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annualmente stabilita.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.